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Indennità collaboratori sportivi – aggiornamento del 06.04.2020

In data odierna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva a breve sul sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), che consentirà agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della domanda, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale.
Vi diamo intanto alcune informazioni essenziali.
TERMINI

Le richieste possono essere presentate entro il 30/04/2020.
PRIORITÀ PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE

È espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi sportivi complessivamente superiori a 10.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:

  • la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale al numero che verrà comunicato da martedì 7 aprile 2020 sul sito (www.sportesalute.eu) e sui canali istituzionali di Sport e Salute. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
  • l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
  • la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

 

BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO

Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che possiedano i seguenti requisiti:

  1. non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge Cura Italia;
  2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il reddito di cittadinanza;
  4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.

REQUISITI OGGETTIVI DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Il rapporto di collaborazione per cui presenta la domanda:

  1. deve essere con Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate nonché con società e associazioni sportive dilettantistiche; si sottolinea che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
  2. doveva esistere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge);
  3. non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI

Le autocertificazioni verranno fatte direttamente sulla piattaforma, ai sensi del DPR 445/2000.

Attenzione: si ricorda che la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata con successivi controlli e, in caso di riscontri negativi, potranno esserci conseguenze sotto il profilo penale. In forza dell’obbligo di dichiarare la verità imposto dal DPR 445/2000, chi fa una dichiarazione non veritiera o mendace commette un reato.

Dovranno invece essere allegati, sempre sulla piattaforma, i seguenti documenti:

  1. copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
  2. copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
  3. solo in assenza dei documenti di cui al punto 2., copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.

CONSIGLI UTILI

Ecco alcuni consigli utili per prepararsi al meglio:

  • caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
  • avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: codice fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
  • disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
  • conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
  • accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
  • verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co. co. co. iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
  • disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presti la collaborazione;
  • verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del Coni;
  • verificare, se collabori con una Federazione sportiva, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal Coni.

 

DOMANDE RICORRENTI E SUPPORTI SUL SITO

Sul sito istituzionale, troverete inoltre i seguenti supporti:

  1. FAQ (Risposte alle domande ricorrenti)
  2. Testo Decreto Cura Italia
  3. Testo Decreto Ministeriale
  4. Guida a come fotografare/scansionare un documento

Per ulteriori aggiornamenti, vi preghiamo di seguire il canale Telegram di Sport e Salute (https://t.me/SporteSalute) e di consultare le FAQ sul sito istituzionale (www.sportesalute.eu). E’ inoltre sempre attivo l’indirizzo mail curaitalia@sportesalute.eu

Ringraziando per la cortesia e l’attenzione, inviamo i nostri più cordiali saluti.

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I Collaboratori Sportivi – la situazione

Dopo il Decreto Dignità 2018 (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96), dove venivano eliminati i commi 353 – 361 Legge di Bilancio 2018, si è tornati indietro di 2 anni, precisamente alle indicazioni presenti nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In tale circolare si dichiaravano i limiti per l’erogazione dei compensi secondo Art.67 TUIR:

  • Il soggetto che eroga il compenso deve necessariamente essere riconosciuto dal C.O.N.I. (unico certificatore dell’ effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” – art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004) attraverso la relativa certificazione la quale si ottiene con l’iscrizione nel registro delle società sportive 2.0;
  • il soggetto percettore deve compiere mansioni rientranti nelle categorie previste per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche e regolamentate dalle singole federazioni.

Quindi le delibere e circolari emesse dalla varie FSN permettono di conoscere le varie mansioni che potranno godere dell’agevolazione Art.67 TUIR.

Per un maggior approfondimento dell’argomento, vi informiamo che sono aperte le iscrizione per la partecipazione ai seminari di Novembre/Dicembre 2019:

  • Seminario “I Collaboratori Sportivi”
  • Seminario “Portale CONI, funzioni ed utilizzo”

Per maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo email: formazione@mondoasd.it

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LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI e LA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA

La regolamentazione delle professioni sportive è demandata al CONI che, in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.

Gli attestati/diplomi degli Enti di Promozione Sportiva conseguiti al termine di un percorso formativo, hanno valore esclusivamente nell’ambito associativo dell’Ente stesso; diverso invece se Ente di Promozione Sportiva abbia sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

La Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26, all’Art. 9 (Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante), indica esplicitamente che: ” I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E’ inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente”.

  • Istruttori qualificati sono i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
  • Istruttori di specifica disciplina sono i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per ultimo, sempre all’Art.9 della Legge sopra citata, al punto 4. si indica che gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all’uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all’interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.

 

Scarica la Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

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