Decreto legislativo|28 febbraio 2021| Art. 36 – 6-quater.
Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro, non essendo previsto l’assoggettamento a ritenuta, chi li corrisponde non è tenuto né a considerarli ai fini della certificazione unica, né a indicarli nel Mod. 770.
Per chi li riceve valgono le medesime considerazioni (nulla ai fini della dichiarazione dei redditi) ma vanno invece considerati ai fini ISEE, dato che si tratta comunque di redditi, questi esenti, quelli esaminati sopra soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma il Quadro FC4 della D.S.U. prevede l’indicazione di entrambi.