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LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI e LA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA

La regolamentazione delle professioni sportive è demandata al CONI che, in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.

Gli attestati/diplomi degli Enti di Promozione Sportiva conseguiti al termine di un percorso formativo, hanno valore esclusivamente nell’ambito associativo dell’Ente stesso; diverso invece se Ente di Promozione Sportiva abbia sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

La Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26, all’Art. 9 (Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante), indica esplicitamente che: ” I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E’ inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente”.

  • Istruttori qualificati sono i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
  • Istruttori di specifica disciplina sono i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per ultimo, sempre all’Art.9 della Legge sopra citata, al punto 4. si indica che gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all’uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all’interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.

 

Scarica la Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

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