Molti istruttori stanno ancora valutando la convenienza/volontà di aprirsi una posizione IVA a seguito anche dell’agevolazioni previste dagli ultimi decreti ma senza considerare che nel frattempo potrebbero generarsi situazioni che precluderebbero alcuni vantaggi fiscali/previdenziali per la futura apertura della stessa.
Cerchiamo di fare un riepilogo sintetico della situazione.
Il lavoro sportivo, secondo l’art. 25 del d.lgs. 36/2021, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo (co.co.co o posizione IVA svolgendo l’attività sportiva ai sensi dell’art. 53 c.1 TUIR).
Il lavoratore autonomo nella forma della Partita Iva ai fini previdenziali beneficerà dell’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027 e anche ai fini fiscali i compensi non costituiranno base imponibile fino all’importo complessivo annuo di € 15.000,00.
Il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:
- se semplificato applicando le ordinarie aliquote fiscali;
- se forfettario applicando l’imposta sostitutiva sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato;
L’articolo 1 comma 54 lettere a) e b) della legge di bilancio 2023 n. 197/2022 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario tra cui innalzamento a 85.000 euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime. Inoltre, nel caso in cui vengano superati i 100.000 euro, è previsto il ritorno immediato in corso d’anno al regime ordinario mentre per i soggetti che supereranno la soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo.
Sul reddito determinato forfettariamente, al netto dei contributi previdenziali, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali del 15% o del 5% in caso di nuove attività per i primi 5 anni e a determinate condizioni:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. Sono escluse le collaborazioni di natura autonoma occasionale;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di accesso al regime
Il professionista forfettario, inoltre, non addebita l’IVA in fattura ai propri clienti (è necessario applicare la marca da bollo di € 2,00 su importi superiori a € 77,47 anche nei confronti di ASD/SSD, Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 67/2020) e tali compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Molto importante sono le Cause ostative per l’applicazione del regime forfettario, nella quale troviamo “non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Tale causa ostativa prevede che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro;”
ATTENZIONE in quanto si è passati dal Art.67 TUIR i quali non si riferiscono a “rapporti di lavoro” e quindi sono assolutamente irrilevanti ai fini della possibilità di aprire partita IVA con il regime forfetario ai co.co.co. Art.25 D.lgs 36/2021 i quali invece sono “rapporti di lavoro” e pertanto rilevanti ai fini della possibilità di aprire partita IVA con il regime forfetario; ciò comporta che eventuali compensi percepiti negli ultimi mesi del 2023 come co.co.co. Art.25 D.lgs 36/2021 non impediscono accesso al regime forfettario e all’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% solo nel cui in cui la loro attività prevalentemente NON sia nei confronti di soggetti dai quali hanno percepito compensi di co.co.co. sportivo; in caso contrario sarà preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario.