REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DAL 31 AGOSTO 2022
Dal giorno 31 agosto 2022 è attivo presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa.
Come indicato dall’art. 12 del D. Lgs 39/2021 – Trasmigrazione -:
“Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.”
COME ISCRIVERSI
Le a.s.d. e s.s.d. :
- già iscritte al Registro CONI prima del 23 agosto 2022 dovranno creare una nuova utenza seguendo la procedura di seguito descritta.
- quelle di nuova costituzione dovranno, invece, presentare la domanda di iscrizione che sarà inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva con tutti i documenti richiesti dall’art. 6 del D.Lgs. 39/2021.
Link registro
Il protocollo scientifico FMSI per la ripresa dell’attività sportiva agonistica in atleti Covid-19 positivi guariti è stato integralmente recepito dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria DGPRE 0003566-P-18/01/2022, previa verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico, istituito con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dopo l’approvazione all’unanimità da parte del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”, costituito nell’ambito del Tavolo di lavoro istituito con D.M. 25 luglio 2019 e ss.mm.ii., nel corso della riunione del 18 gennaio 2022.
La presente circolare aggiorna la precedente circolare ministeriale del 13/01/2021, prevedendo – sempre nel massimo rispetto della tutela sanitaria degli atleti – una riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza all’attività sportiva agonistica, circoscritti in relazione all’età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo stadio clinico della malattia.
Il Presidente Federale Maurizio Casasco, al termine della riunione tecnica, ha tenuto a sottolineare: “La Commissione ha apprezzato il lavoro della FMSI. Ringrazio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Capo di Gabinetto Tiziana Coccoluto e il Capo Divisione Daniela Galeone, che hanno sostenuto il nostro lavoro”.
Fonte: Federazione Medico Sportiva Italiana
Dipartimento per lo sport – 03 dicembre 2021
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, ha introdotto il “green pass rafforzato”, che si ottiene con:
• avvenuta vaccinazione;
• dopo la guarigione da Covid-19.
Senza queste due particolarità a partire da lunedì 6 dicembre non sarà possibile accedere a certi tipi di attività.
In data 03 dicembre 2021 il Dipartimento per lo sport ha pubblicato le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.
Pertanto le regole saranno le seguenti:
- in zona bianca e in zona gialla non è necessaria la certificazione verde “rafforzata” per fare attività sportiva, e ciò sia all’aperto che al chiuso; rimane comunque la necessità del green pass “base” per la pratica sportiva all’interno di luoghi chiusi e per accedere a spogliatoi e docce;
- in zona arancione solo coloro che hanno il green pass rafforzato potranno continuare a praticare tutti gli sport: possibilità di attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto, e attività sportive di contatto all’aperto; inoltre, sempre in zona arancione solo chi ha il super green pass potrà accedere agli impianti sciistici, organizzare o partecipare a eventi e competizioni sportive e utilizzare spogliatoi e docce
- nulla cambia in zona rossa, dove l’attività sportiva verrebbe sospesa per tutti.
In prossimità dell’avvio del Registro Unico del Terzo Settore, vi presentiamo un confronto fra ASD e Associazioni culturali affiliate al EPS ACSI rispetto alla iscrizione o meno nel RUNTS
- ASD dentro o fuori Runts – Prospetto comparativo ASD rispetto iscrizione Runts
- Associazione culturale dentro o fuori Runts – Prospetto comparativo ASSOCIAZIONI CULTURALI rispetto iscrizione Runts
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione dei contributi a fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020.
Le domande dovranno essere presentate mediante la piattaforma web del Dipartimento per lo sport, in base allo svolgimento di due diverse sessioni di partecipazione.:
- Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.
- Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021
Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda sarà necessario scaricare dalla piattaforma la ricevuta elettronica a conferma dell’esito positivo dell’invio della domanda, che dovrà essere conservata con cura per permettere il supporto nella soluzione di eventuali problematiche.
Il contributo per “canoni di locazione” sarà pari all’importo di un canone mensile di locazione, mentre per i “contributi forfettari” sarà pari a 800 euro a ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica; è inoltre prevista la rimodulazione degli importi in base alle disponibilità finanziarie, pari a 50 milioni di euro.
1° sessione – Locazioni
Il contributo sarà pari all’importo di un canone mensile di locazione (possibile rimodulazione degli importi in base alle disponibilità finanziarie).
Tra i requisiti richiesti per la presentazione della domanda “canoni di locazione” segnaliamo:
- l’iscrizione al Registro Coni e ‘affiliazione a una FSN/DSA/EPS alla data del 23 maggio 2021
- non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione erogati dal Dipartimento per lo sport nelle annualità 2020 e 2021.
- nel caso delle locazioni di immobili ad uso non abitativo, di avere, o meno, usufruito/ intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 4, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”);
- di aver beneficiato o meno dei contributi a fondo perduto della sessione “forfettario” prevista dal decreto del giorno 11 giugno 2020 e dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre 2020;
2° sessione – contributo forfetario
Il contributo sarà pari a 800 euro (possibile rimodulazione degli importi in base alle disponibilità finanziarie) a ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica.
I requisiti richiesti per la presentazione della domanda “contributo forfetario”:
- l’iscrizione al Registro Coni e l’affiliazione a una FSN/DSA/EPS alla data del 23 maggio 2021
- non essere titolare di uno o più contratti di locazione commerciale o di concessione onerosa di impianto pubblico sportivo.
- Dichiarazione di non avere beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport, o dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 9 novembre 2020, o dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre 2020;
- Dichiarazione di avere alla data del 15 ottobre 2021 un numero di tesserati pari ad almeno n. 20 (venti);
- Dichiarazione di avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la a.s.d./s.s.d.
- Allegare la dichiarazione rilasciata dall’organismo sportivo nazionale a cui la a.s.d./s.s.d. è affiliata, attestante il numero di tesserati alla data del 15 ottobre 2021.
Per l’anno 2021 è prevista la replica del credito d’imposta del 50 per cento per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dal decreto agosto (articolo 81 del Dl 104/2020) in relazione al secondo semestre 2020.
Beneficiari del credito di imposta sono anche gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni.
Articolo completo: Campagne pubblicitarie e sport
IL NUOVO REGISTRO
Il Registro degli enti riconosciuti ai fini sportivi, cioè Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche
(Ssd), passerà dal Coni al Dipartimento sport presso il Consiglio dei ministri.
Vi saranno iscritti gli enti che svolgano attività sportiva in una Federazione, Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva del Coni.
Nel nuovo registro, oltre ai dati dei tesserati e delle attività svolte, dovranno essere inseriti:
- l’elenco degli impianti utilizzati con i relativi contratti,
- i contratti di lavoro sportivo/di collaborazione amatoriale,
- il bilancio/rendiconto annuale con i relativi verbali di approvazione,
- i verbali di assemblee per le modifiche statutarie o di nomina degli organi amministrativi o di controllo.
Le procedure di tenuta, conservazione e gestione saranno definite da un decreto del Dipartimento sport entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 39/21 slittata al 1° gennaio 2022.
RUNTS e NUOVO REGISTRO EX-CONI
Ammessa la compatibilità della qualifica di Asd o Ssd e di Ets.
Sulla scia di quanto chiarito dalla Circolare 18/E/2018 delle Entrate, il legislatore suggella il rapporto Sport- Terzo settore.
Se ricorrono i requisiti richiesti dal Codice Terzo Settore, i sodalizi potranno cumulare la qualifica di Ente Terzo Settore (ETS) e accedere ai vantaggi, fiscali e non, previsti dallo stesso Codice.
Con la doppia iscrizione in caso di contrasto prevalgono le norme del Codice del Terzo settore
Viene inoltre concessa la possibilità di svolgere attività con modalità imprenditoriali e assumere la veste di impresa sociale (Dlgs 112/2017).
LAVORATORE SPORT
Con la riforma si introduce una definizione di lavoratore sportivo (articolo 25 Dlgs 36/2021), le cui prestazioni possono inquadrarsi in un rapporto di :
- lavoro autonomo,
- lavoro subordinato
- collaborazioni coordinate continuative (co.co.co.)
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2022 (si dovrà prima chiarire l’inquadramento contributivo e tributario).
Lo “sportivo dilettante” sarà sostituito dal ” amatore sportivo” al quale potranno essere riconosciuti rimborsi spese analitici o forfettari,
e premi e compensi occasionali.
Oltre la soglia dei 10 mila euro le entrate diventano professionali con necessità di inquadrare il rapporto in una delle tre ipotesi sopra esposte.
E’ stata previsto un elenco preciso e tassativo dei soggetti che potranno acquisire la qualifica di lavoratore sportivo:
- atleti,
- allenatori, istruttori,
- direttori tecnici,
- direttori sportivi,
- preparatori atletici,
- direttori di gara.
Il decreto legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n.41) prevede tre fasce di aiuti da 1.200 a 3.600 euro.
I requisiti per beneficiare dell’indennità e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti precedentemente ma sono state introdotte alcune importanti novità.
La principale è riferita all’importo il quale non sarà fisso ma variabile e verrà determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
- 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
- 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
- 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.
Non è chiaro in base al tenore letterale della disposizione se e come verranno trattate le posizioni di quei collaboratori che hanno già beneficiato dei bonus in base a un contratto 2020 e che non avevano percepito compensi nel 2019.
Per aggiornamenti in tempo reale invitiamo a seguire il canale telegram di Sport e Salute.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 maggio 2020, n. 128|Supplemento Ordinario n. 21 – Decreto legge|19 maggio 2020| n. 34 Articolo 216
Disposizioni in tema di impianti sportivi (testo in vigore dal 19 maggio 2020)
- In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
- i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
- A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
Il punto 4 è molto importante in quanto dichiara espressamente che in caso di richiesta di “rimborso del corrispettivo già pagato” (esclusivamente per il periodo di sospensione Covid-19), il gestore dell’impianto sportivo potrà in “alternativa”:
- Rimborsare periodo di sospensione;
- Rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno
Ad oggi, 26.05.20020, il Decreto Legge NON è ancora stato convertito in Legge.
Dott. Fabrizio Gamba
In questi giorni le FSN e EPS stanno pubblicando ai propri affiliati i protocolli per la riapertura.
− modello dichiarazione ripresa attività
− modello autodichiarazione giornaliera stato di salute
− Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
− Linee Guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali
− Linee Guida per lo svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra
− FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) Linee Guida di ripartenza per sport non agonistici
− locandina “Lo Sport riparte in Sicurezza”
Per chi non ricevesse informazioni vi invitiamo a contattare il proprio ente di riferimento.