Entro il prossimo 31 gennaio tutte le ASD e SSD devono verificare i dati presenti all’interno del RASD al fine di integrare eventuali informazioni mancanti come per esempio le attività sportive e/o didattiche e/o formative poiché, come previsto dal Regolamento del Registro, lo svolgimento di tali attività è condizione necessaria per mantenere l’iscrizione nel Registro RASD e la qualifica di ASD o SSD con le relative agevolazioni fiscali e contributive.
Il compenso da co.co.co. sportiva dilettantistica di competenza dell’anno 2024 se pagato ed incassato dal collaboratore entro il 12.01.2025, si considera fiscalmente come percepito, dallo stesso, nell’anno di imposta 2024.
Di conseguenza sarà calcolato nella Certificazione Unica 2025 redditi 2024 e rientrerà nel calcolo della franchigia fiscale di € 15.000,00 (art. 36 c.6 del D.lgs. 36/2021) per l’anno 2024.
Eventuali ritenute IRPEF sul compenso pagato dovranno essere versate entro il 16.02.2025.
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato in data 25.07.2024 il d.p.c.m. con l’elenco aggiornato delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
I soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.
Elenco mansioni LAVORATORE SPORTIVO aggiornato al 25.07.2024
L’art. 3 c.3 b) del decreto-legge 31.5.2024 n.71 (c.d. d.l. Sport) ha ribadito che le prestazioni del volontario non sono retribuite in alcun modo ma ammette la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività circoscritta alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.., svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili.
Tali rimborsi dovranno essere comunicati nell’apposita sezione del registro RASD entro la fine del mese successivo al trimestre.
I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità di cui all’art. 35 comma 8-bis e all’art. 36 comma 6, ovvero, rispettivamente alla soglia di franchigia contributiva fino a 5.000 euro annui e fiscale fino a 15.000 annui, per percipiente.
I rimborsi chilometrici, previsti dall’art. 69 co.2 TUIR ancora in vigore, sono previsti purché determinati analiticamente e non a forfait, secondo le indicazioni della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.38/E del 11.04.2014. Tali rimborsi devono essere preventivamente autorizzati con delibera del sodalizio e devono essere finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali, a prescindere dalla connessione con eventi, gare o manifestazioni.
Decreto legislativo|28 febbraio 2021| n. 36
Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull’impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (01.07.2024) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l’Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l’obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva ri-affiliazione.
Si consiglia di sentire il proprio Ente di affiliazione per seguire le Linee Guida da esso predisposte per adempiere all’obbligo normativo sopra citato.
Decreto legislativo|28 febbraio 2021| Art. 36 – 6-quater.
Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro, non essendo previsto l’assoggettamento a ritenuta, chi li corrisponde non è tenuto né a considerarli ai fini della certificazione unica, né a indicarli nel Mod. 770.
Per chi li riceve valgono le medesime considerazioni (nulla ai fini della dichiarazione dei redditi) ma vanno invece considerati ai fini ISEE, dato che si tratta comunque di redditi, questi esenti, quelli esaminati sopra soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma il Quadro FC4 della D.S.U. prevede l’indicazione di entrambi.
Con la nuova Riforma dello Sport anche le ASD/SSD, essendo inquadrati come datori di lavoro/committenti, devono trasmettere mensilmente all’INPS i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
In caso di inadempimento, verranno applicate sanzioni come previsto dal c. 8 dell’art.116 della l. 388/2000 ma, se il versamento dei contributi previdenziali è stato regolarmente effettuato, la sola mancata presentazione dell’UNIEMENS non comporterà in automatico la sanzione se la stessa comunicazione verrà presentata comunque entro i successivi 12 mesi.
L’esonero UNIEMENS è previsto solamente nel caso in cui la ASD/SSD abbia erogato nell’anno solare compensi a co.c.o.co. sportivi per importi non superiori ad euro 5.000,00.
Dal 01.07.2023 i compensi erogati secondo Art.36 c.6 del D.gls 36/2021 (lavoratore sportivo), non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e pertanto il percettore, fino a tale importo di esenzione, non dovrà tenerne conto per il calcolo dei familiari a carico.
Molti istruttori stanno ancora valutando la convenienza/volontà di aprirsi una posizione IVA a seguito anche dell’agevolazioni previste dagli ultimi decreti ma senza considerare che nel frattempo potrebbero generarsi situazioni che precluderebbero alcuni vantaggi fiscali/previdenziali per la futura apertura della stessa.
Cerchiamo di fare un riepilogo sintetico della situazione.
Il lavoro sportivo, secondo l’art. 25 del d.lgs. 36/2021, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo (co.co.co o posizione IVA svolgendo l’attività sportiva ai sensi dell’art. 53 c.1 TUIR).
Il lavoratore autonomo nella forma della Partita Iva ai fini previdenziali beneficerà dell’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027 e anche ai fini fiscali i compensi non costituiranno base imponibile fino all’importo complessivo annuo di € 15.000,00.
Il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:
- se semplificato applicando le ordinarie aliquote fiscali;
- se forfettario applicando l’imposta sostitutiva sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato;
L’articolo 1 comma 54 lettere a) e b) della legge di bilancio 2023 n. 197/2022 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario tra cui innalzamento a 85.000 euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime. Inoltre, nel caso in cui vengano superati i 100.000 euro, è previsto il ritorno immediato in corso d’anno al regime ordinario mentre per i soggetti che supereranno la soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo.
Sul reddito determinato forfettariamente, al netto dei contributi previdenziali, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali del 15% o del 5% in caso di nuove attività per i primi 5 anni e a determinate condizioni:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. Sono escluse le collaborazioni di natura autonoma occasionale;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di accesso al regime
Il professionista forfettario, inoltre, non addebita l’IVA in fattura ai propri clienti (è necessario applicare la marca da bollo di € 2,00 su importi superiori a € 77,47 anche nei confronti di ASD/SSD, Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 67/2020) e tali compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Molto importante sono le Cause ostative per l’applicazione del regime forfettario, nella quale troviamo “non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Tale causa ostativa prevede che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro;”
ATTENZIONE in quanto si è passati dal Art.67 TUIR i quali non si riferiscono a “rapporti di lavoro” e quindi sono assolutamente irrilevanti ai fini della possibilità di aprire partita IVA con il regime forfetario ai co.co.co. Art.25 D.lgs 36/2021 i quali invece sono “rapporti di lavoro” e pertanto rilevanti ai fini della possibilità di aprire partita IVA con il regime forfetario; ciò comporta che eventuali compensi percepiti negli ultimi mesi del 2023 come co.co.co. Art.25 D.lgs 36/2021 non impediscono accesso al regime forfettario e all’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% solo nel cui in cui la loro attività prevalentemente NON sia nei confronti di soggetti dai quali hanno percepito compensi di co.co.co. sportivo; in caso contrario sarà preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario.
Art.36 c.6 quater
Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (4).
A tali premi verrà applicata una ritenuta a titolo di imposta pari al 20% e le somme ricevute come non saranno da indicare nella dichiarazione dei redditi e non si sommeranno ad eventuali altri compensi ai fini della dichiarazione IRPEF.
Tali premi si potranno assegnare a fronte di manifestazioni/raduni sportivi riconosciute a livello Nazionale dal Coni, Cip, Fsn, EPS, e non per singole gare e/o a manifestazioni interne.