Adempimenti

AVVIO ASD e SSD SRL

  • Scelta forma giuridica
  • Predisposizione Atto Costitutivo
  • Predisposizione Statuto
  • Registrazione atti
  • Richiesta CF ed, eventualmente, Partita iva
  • Invio Modello EAS
  • Iscrizione registro CONI
  • Iscrizione REA
  • Opzione L.398/91

 

DICHIARAZIONI FISCALI

  • Dichiarazione Enti Non Commerciali
  • Dichiarazione 770
  • Dichiarazione IVA
  • Dichiarazione IRAP
  • Predisposizione Rendi Conto annuale
  • Conservazione fatture
  • Registro Corrispettivi

BUROCRAZIA GESTIONALE

  • Libro soci
  • Libro verbali soci
  • Libro verbali consiglio direttivo
  • Gestione collaboratori sportivi
  • Gestione collaboratori amministrativi/gestionali
  • Gestione contabile
  • Ricevute verso soci/atleti
  • Ricevute da collaboratori

ADEMPIMENTI ALL'AVVIO DI ASD

PREMESSA

Una caratteristica peculiare propria dell’associazione, è rappresentata dalla struttura aperta del rapporto associativo, in conseguenza della quale chiunque condivida le finalità dell’associazione può chiedere di essere ammesso a farne parte, ed una volta che ciò avvenga, questo non comporta modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto.

Nell’ambito degli enti non lucrativi, così come configurati nella disciplina codicistica, è quella fra enti in possesso o meno della personalità giuridica.

Per le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, mentre per le associazioni non riconosciute è sufficiente la scrittura privata autenticata o registrata.

L’associazione non riconosciuta risponde per le obbligazioni assunte con il patrimonio dell’associazione, mentre i singoli associati non sono responsabili se non nei limiti dei contributi versati o dovuti e dei loro diritti sul fondo comune, tranne nel caso in cui il socio ha agito in nome e per conto dell’associazione, indipendentemente dalla carica ricoperta.

FORMA GIURIDICA

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”.
Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.
La principale normativa di riferimento dell’ associazione sportiva dilettantistica è stata relegata all’interno di norme di diritto sportivo e disposizioni di natura tributaria, come la legge 16 dicembre 1991 n.398.
Con l’emanazione della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) ne emerge che i sodalizi sportivi dilettantistici devono predisporre Atto Costitutivo e Statuti tenendo conto non solo dei principi stabiliti dalle norme civilistiche ma anche di quelli introdotti dall’art. 90, co. 18, l. 289/2002
SINTESI:

  • Associazione Sportiva Dilettantistica ASD con personalità giuridica (Atto registrato dal Notaio)
  • Associazione Sportiva Dilettantistica ASD senza personalità giuridica (Atto e statuto redatti con scrittura privata registrata in Agenzia delle Entrate)
  • Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (atto redatto dal Notaio)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Lo statuto di una ASD deve rispettare quanto previsto dal art.148 del TUIR al comma 8, precisamente:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
  5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale
  6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

REGISTRAZIONE ATTI

Registrare Atto Costitutivo e Statuto entro 30 giorni presso L’Agenzia delle Entrate di competenza ricordandosi di:

  • Pagare F23 di Euro 200,00 e consegnarlo all’ufficio
  • Consegnare in duplice copia Atto Costitutivo e Statuto, firmati da Presidente, Vice Presidente e segretario, applicando una marca da bollo da Euro 14,62 ogni 4 pagine o 100 righe
  • Compilare Mod.69 per registrazione Atti.

COME OTTENERE IL CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Il modello AA5/6 per la richiesta di attribuzione del codice fiscale può essere presentato:

  • direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona appositamente delegata, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente
  • a mezzo servizio postale, in unica copia, mediante raccomandata.

Il modello si considera presentato il giorno in cui risulta spedita la raccomandata.

Scarica Modello AA5/6Scarica Istruzioni Modello AA5/6

Per l’attribuzione della partita Iva bisogna utilizzare il modello AA7/10.
Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:

  • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
  • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
    Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Scarica Modello AA7/10Scarica Istruzioni Modello AA7/10

MODELLO “EAS”

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.
Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività Commerciale.
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – ENTRO 60 GIORNI dalla data di costituzione degli enti.
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati;
la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Attenzione:
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine
  • effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione util
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

OPZIONE 398/91

Nel caso si volesse aderire all’agevolazione della Legge 398/91, inviare entro l’anno precedente di applicazione dell’agevolazione, A/R all’Agenzia delle Entrate e alla SIAE competenti Inoltre va compilato il quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.
L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro.

Iscrizione REA

Iscriversi nel registro R.E.A. della CCIAA in cui ha la sede l’associazione(entro 30 giorni da quando si compie la prima operazione commerciale).