Controlli Fiscali

PREMESSA

E’ da ormai un paio di anni che l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli enti del Terzo settore tra le categorie di contribuenti che vanno attentamente monitorate.
Attraverso quanto previsto dall’art. 30, c. 1, D.L.185/2008, sia l’Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza, a partire dal 2009, hanno disposto una serie di controlli sulle realtà associative, volti ad “intercettare gli abusi delle norme agevolative”, inoltre la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 31/07/2013 denominata «Prevenzione e contrasto all’evasione  2013 indirizzi operativi», pone una serie di rilievi anche a carico degli enti non profit, con lo scopo di estromettere quelle ASD fasulle  dal mondo del terzo settore e dall’ambito delle relative norme agevolate di natura tributaria.

Tale monitoraggio fiscale che riguarda tutti gli enti no profit, ma in particolare agli enti non commerciali che svolgono:

  • attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, bar pub, birrerie, ecc., mascherati da associazioni culturali o soggetti affiliati ad associazioni di promozione sociale.
  • l’attività d’intrattenimento da parte di discoteche e locali di intrattenimento in genere, svolta da associazioni e circoli privati, che, in realtà, sono aperti al pubblico.
  • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di fittizi circoli culturali.

La stessa Agenzia invita i propri funzionari a effettuare i controlli in modo tale da evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza in termini d i potenziale proficuità del controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale, svolta in via esclusiva, riguardi la formazione sportiva per giovani (scuole calcio, tennis, pallacanestro, ed altre comunque ricomprese tra le attività dilettantistiche riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o di soggetti svantaggiati.

Spesso accade però che anche vere Associazioni no profit, esclusivamente per minimi errori formali non significativi, siano pesantemente punite.
Ciò premesso, analizzeremo come viene svolto un controllo, gli errori più cointestati e le possibili conseguenze.

I CONTROLLI

La verifica fiscale è un’indagine  di polizia amministrativa.
La fase di controllo si può riassumere in:

  1. accesso, ricerca e ispezione documentale
  2. invitare i contribuenti a presentarsi di persona per esibire documenti o registri, fornire dati e notizie
  3. inviare ai contribuenti questionari con richieste specifiche
  4. richiedere ad organi e Amministrazioni dello Stato dati e notizie
  5. compiere indagini bancarie

Tra i vari poteri, quello di accesso è indubbiamente il più incisivo, permettendo l’esercizio dell’attività di controllo sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, consiste nel potere riconosciuto all’amministrazione finanziaria di entrare e di permanere,  anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali, anche diversi  da quelli in cui viene esercitata l’attività di impresa o di lavoro autonomo, al fine di  eseguirvi le operazioni necessarie per porre in essere l’attività ispettiva.

Le verifiche possono essere svolte da:

  • Guardia di Finanza
  • Agenzia delle Entrate
  • SIAE
  • Ispettorato del Lavoro
  • ENPALS

in base alle seguenti fonti normative:

  • Art. 52 DRP 633/1972
  • Art. 33 DPR 600/1973
  • Decreto 07/06/2000 (G.U. 195 22/08/2000) – SIAE
  • L. 27/07/2000 N. 212 “Statuto del contribuente”
  • D. Min. Lavoro  15/03/2005 – ampliamento categorie soggette ad obbligo  contributivo.

Nei locali dove si svolge esclusivamente attività commerciale, agricola, artistica o  professionale è sufficiente l’autorizzazione del capo ufficio (o di un suo delegato) da  cui dipendono i funzionari che accedono (N.B.: le società sportive dilettantistiche  svolgono sempre attività commerciale).
Nel caso i cui i locali siano adibiti sia ad attività istituzionale che ad attività  commerciale, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica  competente, il quale la rilascia senza necessità che sussistano i “gravi indizi di  violazione”.

Ricerca e ispezione documentale:

1. Verifica del presupposto associativo e del fine non-profit dell’associazione

1.1 Esame della documentazione in formato cartaceo

Adesione opzione 398/91 con rispetto dei suoi limiti
Analisi statuto e suo rispetto oltre che disposizioni previste dagli  artt. 90, L. 289/2002 e 148, c. 8, TUIR
Tenuta registro Iva
Convocazioni assemblee soci
Redazione e firme verbali
Registro verbali consiglio direttivo
Convocazione, verbale e redazione rendiconto annuo
Registro soci
Metodologia iscrizione socio
Modello EAS
Estratto conto
Fatture ricevute
Fatture/ricevute emesse (fiscali e non)
Contratti collaboratori
Dichiarazioni presentate
Versamento imposte e Iva

1.1.2 Esame dei files contenuti nel sistema informatico in uso ad ASD

1.1.3 Acquisizione di informazioni da parte di:

un campione di “soci-clienti”
personale dipendente e collaboratore
componenti del consiglio direttivo

1.1.4 Controlli effettuati presso il CONI, il Centro Sportivo Italiano e la società  proprietaria dell’impianto sportivo 

1.1.5 Confronto dei dati e degli elementi acquisiti con le dichiarazioni rese dal  Presidente dell’ASD.

2. In caso di esito negativo, riqualificazione in ente di tipo commerciale

3. Ricostruzione del flusso reddituale dell’ente per i periodi d’imposta sottoposti a  verifica.

LE CONTESTAZIONI PIU’ FREQUENTI

La verifica fiscale è un’indagine di polizia amministrativa.
La maggior parte delle  contestazioni sugli aspetti formali sono rivolte a:

  • Assenza di effettiva partecipazione alla vita associativa o assenza di  democraticità nella stessa
  • Assenza o mancata compilazione annuale del libro soci e del rendiconto  annuale
  • Totale assenza o inidoneità delle convocazioni delle assemblee e/o  svolgimento delle stesse
  • Mancata affiliazione e/o iscrizione nel Registro Coni
  • Abnormità dei compensi elargiti a vario titolo (ad es. v. Ris. 9/2007)
  • Svolgimento di attività difformi da quelle indicate nello statuto

CONSEGUENZA

La contestazioni sopra elencate hanno come conseguenza comune il  disconoscimento di Ente No Profit e di tutte le sua agevolazioni, assoggettando in  automatico tutti gli introiti a proventi commerciali.
Questo comporta danni irreparabili e, nella maggior parte delle volte, portano a  cessare l’attività e conseguenze personali dei soci che mettono a serio rischio anche  la loro sfera personale.
Infatti quando gli incassi istituzionali vengono ripresi fiscalmente come incassi  commerciali, codesti verranno assoggettati a IRES, IVA e IRAP.

ESEMPIO

Una ASD svolge attività istituzionale nel settore del calcio.
Incassa quote di partecipazioni per la stagione 2012 pari ad Euro 80.000,00, a fronte di spese giustificate (ATTENZIONE, sarete voi a dimostrare, con una corretta tenuta  delle scritture contabili, tutte le spese pagate!!!) pari ad Euro 70.000,00.

Bene, considerando che opera senza possesso di Partita Iva e che non effettua  nessuna attività commerciale in quanto tutte le entrate vengono considerate  decommercializzate secondo ex Art.148, c.3, TUIR, la stessa ASD non presenta  nessuna dichiarazione ed è esentata dal pagamento delle imposte IRES e IRAP,  oltre che IVA in quanto non applicata alle entrate.

  • ENTRATE 80.000,00
  • USCITE 70.000,00
  • AVANZO DI GESTIONE 10.000,00

Accertamento il 10/01/2014:

Dal momento che gli viene disconosciuto la qualifica di ente associativo No profit,  anche le medesime agevolazioni decadono, comportando pagamento IVA, Ires e  IRAP.

Sanzione IVA

Agenzia delle Entrate, ai sensi degli Art. 21 e 23 del Dpr 633/1972, determina un  imponibile Iva pari ad Euro 80.000,00, per un Iva dovuta pari ad Euro 16.000.
A questo punto viene calcolata la sanzione:

  1. Sanzione infedele fatturazione di operazioni imponibili (Art.6 c.I-IV-V, D.lgs  18/12/97 n. 471 dal 100% al 200% dell’imposta ) IVA Euro 16.000,00
  2. Sanzione per omessa o tardiva presentazione dichiarazione con imposta  dovuta ( Art.5, c.I, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA  Euro 19.200,00

Art. 12 del D.Lgs n.472 del 1997 prevede l’irrogazione di un’unica sanzione  amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione più grave congruamente  aumentata.

Pertanto si avra una sanzione pari a:

  • Sanzione più grave Euro 19.200,00
  • Aumento del 25% Euro 4.800,00

Cumolo giuridico IVA Euro 24.000,00

Sanzione IRES e IRAP

Agenzia delle Entrate, ai sensi degli Art. 41 bis, determina un reddito imponibile ai fini IRES pari ad Euro 21.666,00 (80.000,00 – 70.000,00/120*100) e ai sensi degli Art.  25 comma 1 del D.Lgs 446/1997 un valore della produzione netta imponibile ai fini  IRAP pari ad Euro 21.666,00.

Ires dovuta= 21.666,00 * 27,5% = Euro 5.958,00

Irap dovuta= (21.666,00 – 7.350,00 (deduzione art.11 c4 bis D.lgs 446/97)) *  aliquota Lombardia 3,9% = Euro 558,12

A questo punto viene calcolata la sanzione:

  1. Sanzione IRES per omessa presentazione dichiarazione con imposta dovuta (  Art.1, c.1, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro  7.149,60
  2. Sanzione IRAP per omessa presentazione dichiarazione con imposta dovuta (   Art.1, c.1, D.Lgs 18/12/97 n. 471 dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) IVA Euro  669,74 Art. 12 del D.Lgs n.472 del 1997 prevede l’irrogazione di un’unica sanzione  amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione più grave congruamente  aumentata.

Pertanto si avra una sanzione pari a:

  • Sanzione più grave Euro 7.149,60
  • Aumento del 25% Euro 1.787,40 .

Cumolo giuridico IRES e IRAP Euro 8.937,00

Totale da pagare (mancano gli interessi) Euro 32.937,00 !!