Pubblicato il 04.09.2023 Decreto correttivo al d.lgs. 36/2021.
Tra le novità principali possiamo trovare:
- Adeguamento degli statuti: termine fissato per il 31.12.2023 per adeguare gli statuti secondo normativa Art.7 e 9 del d.lgs. 36/2021. Il mancato adeguamento comporterà la cancellazione dal registro RAS.
- Attività secondarie e strumentali: introduzione del limte che mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 Art.9 comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- Lavoratore sportivo: incremento elenco iniziale dell’Art.25 (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) con inserimento di nuove mansioni in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Registrazione “lavoratore sportivo” nel RAS: obbligo di comunicazione anche per rapporti inferiore ai euro 5.000 entro i 30 giorni dall’inizio del rapporto.
- Destinazione urbanistica: (Art.7 bis) Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica .
- Assicurazione contro gli infortuni: (Art. 34) Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi 1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.), e nei relativi provvedimenti attuativi
- L’abolizione del modello EAS: Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.
Manca poco, pochissimo alla partenza della riforma che rivoluzionerà tutto il mondo dello dello sport e nonostante tutto il tempo a disposizione, a meno di 10 giorni dalla sua entrata, regna la confusione più completa.
Le correzioni annunciate ad oggi sono ancora in fase di definizione e pertanto il rischio che il decreto correttivo non arrivi in tempo è quasi certezza con la conseguenza che le norme previste dal decreto legislativo 36 e 39 del 2021 potranno diventare operative per qualche settimana.
Ricordiamo inoltre che il 31/12/23 (termine per adeguare gli statuti degli enti sportivi trasmigrati nel Registro delle attività sportive dilettantistiche al fine di evitare la cancellazione e la perdita della qualifica) è dietro l’angolo.
Ritornando agli adempimenti in vigore dal 01/07 ad oggi la situazione è la seguente (elenco non esaustivo):
- Abrogazione dei compensi sportivi quali redditi diversi Art.67 TUIR;
- Partita IVA verso quei collaboratori che svolgono “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”
- Tassazione INAIL senza esenzione (1/3 a carico del collaboratore)
- Tassazione INPS oltre i 5.000 euro (1/3 a carico del collaboratore)
- Tassazione IRPEF oltre i 15.000 euro
- Nessuna semplificazione per co.co.co. amministrativi gestionali
- Adempimento mensile INPS/UNIEMENS/tenuta libro unico del lavoro
- Per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia
Molto importante fare attenzione alle soglie di esenzione IRPEF in quanto cambiamo le condizioni dal 01/07/23, ecco delle casistiche:
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 8.000,00
- nel secondo semestre € 3.000,00
- nessuna tassazione IRPEF;
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 8.000,00
- nel secondo semestre € 8.000,00
- la somma di € 1.000,00 percepita nel secondo semestre (superando il limite annuale di € 15.000,00), viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.;
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 12.000,00
- nel secondo semestre € 3.000,00
- nel primo semestre è soggetto al trattamento fiscale dell’art. 67 e dell’art. 69 del T.U.I.R., pertanto si avrà una tassazione a titolo di imposta della somma di € 2.000,00 (eccedente la franchigia fiscale di € 10.000,00);
- nessuna tassazione per la somma di € 3.000,00 percepita nel secondo semestre;
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 5.000,00
- nel secondo semestre € 15.000,00
- la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre (superando il limite annuale di € 15.000,00) viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.;
Ad oggi c’è ancora molta confusione, da una parte abbiamo il Ministro dello Sport il quale rassicura che non ci sarà più nessuna proroga (entrata in vigore al 01.07.23) e che saranno previste nuove semplificazioni (quali? quando?) e dall’altra parte, invece, abbiamo bozze di decreto legge predisposte dal Governo nella quale si prevedono numerose modifiche in tema di adempimenti dei datori di lavoro e tutela della sicurezza con abrogazioni di semplificazioni operative introdotte con il “decreto correttivo” del novembre 2022 (d.lgs. 163/2022), come ad esempio:
- esonero dall’obbligo di comunicazione preventiva per i compensi di importo inferiore ad euro 5.000 (art. 28 comma 3);
- la possibilità di non emettere busta paga per compensi inferiori a 15.000 euro (art. 28 comma 4);
- la possibilità di emettere le buste paga attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (art. 28 comma 4).
- funzionamento del RAS successivo a un decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2023 (il giorno precedente all’entrata in vigore!).
Seguiranno aggiornamenti…
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DAL 31 AGOSTO 2022
Dal giorno 31 agosto 2022 è attivo presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa.
Come indicato dall’art. 12 del D. Lgs 39/2021 – Trasmigrazione -:
“Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.”
COME ISCRIVERSI
Le a.s.d. e s.s.d. :
- già iscritte al Registro CONI prima del 23 agosto 2022 dovranno creare una nuova utenza seguendo la procedura di seguito descritta.
- quelle di nuova costituzione dovranno, invece, presentare la domanda di iscrizione che sarà inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva con tutti i documenti richiesti dall’art. 6 del D.Lgs. 39/2021.
Link registro
Il protocollo scientifico FMSI per la ripresa dell’attività sportiva agonistica in atleti Covid-19 positivi guariti è stato integralmente recepito dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria DGPRE 0003566-P-18/01/2022, previa verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico, istituito con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dopo l’approvazione all’unanimità da parte del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”, costituito nell’ambito del Tavolo di lavoro istituito con D.M. 25 luglio 2019 e ss.mm.ii., nel corso della riunione del 18 gennaio 2022.
La presente circolare aggiorna la precedente circolare ministeriale del 13/01/2021, prevedendo – sempre nel massimo rispetto della tutela sanitaria degli atleti – una riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza all’attività sportiva agonistica, circoscritti in relazione all’età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo stadio clinico della malattia.
Il Presidente Federale Maurizio Casasco, al termine della riunione tecnica, ha tenuto a sottolineare: “La Commissione ha apprezzato il lavoro della FMSI. Ringrazio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Capo di Gabinetto Tiziana Coccoluto e il Capo Divisione Daniela Galeone, che hanno sostenuto il nostro lavoro”.
Fonte: Federazione Medico Sportiva Italiana
Dipartimento per lo sport – 03 dicembre 2021
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, ha introdotto il “green pass rafforzato”, che si ottiene con:
• avvenuta vaccinazione;
• dopo la guarigione da Covid-19.
Senza queste due particolarità a partire da lunedì 6 dicembre non sarà possibile accedere a certi tipi di attività.
In data 03 dicembre 2021 il Dipartimento per lo sport ha pubblicato le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.
Pertanto le regole saranno le seguenti:
- in zona bianca e in zona gialla non è necessaria la certificazione verde “rafforzata” per fare attività sportiva, e ciò sia all’aperto che al chiuso; rimane comunque la necessità del green pass “base” per la pratica sportiva all’interno di luoghi chiusi e per accedere a spogliatoi e docce;
- in zona arancione solo coloro che hanno il green pass rafforzato potranno continuare a praticare tutti gli sport: possibilità di attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto, e attività sportive di contatto all’aperto; inoltre, sempre in zona arancione solo chi ha il super green pass potrà accedere agli impianti sciistici, organizzare o partecipare a eventi e competizioni sportive e utilizzare spogliatoi e docce
- nulla cambia in zona rossa, dove l’attività sportiva verrebbe sospesa per tutti.
In prossimità dell’avvio del Registro Unico del Terzo Settore, vi presentiamo un confronto fra ASD e Associazioni culturali affiliate al EPS ACSI rispetto alla iscrizione o meno nel RUNTS
- ASD dentro o fuori Runts – Prospetto comparativo ASD rispetto iscrizione Runts
- Associazione culturale dentro o fuori Runts – Prospetto comparativo ASSOCIAZIONI CULTURALI rispetto iscrizione Runts
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione dei contributi a fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020.
Le domande dovranno essere presentate mediante la piattaforma web del Dipartimento per lo sport, in base allo svolgimento di due diverse sessioni di partecipazione.:
- Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.
- Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021
Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda sarà necessario scaricare dalla piattaforma la ricevuta elettronica a conferma dell’esito positivo dell’invio della domanda, che dovrà essere conservata con cura per permettere il supporto nella soluzione di eventuali problematiche.
Il contributo per “canoni di locazione” sarà pari all’importo di un canone mensile di locazione, mentre per i “contributi forfettari” sarà pari a 800 euro a ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica; è inoltre prevista la rimodulazione degli importi in base alle disponibilità finanziarie, pari a 50 milioni di euro.
1° sessione – Locazioni
Il contributo sarà pari all’importo di un canone mensile di locazione (possibile rimodulazione degli importi in base alle disponibilità finanziarie).
Tra i requisiti richiesti per la presentazione della domanda “canoni di locazione” segnaliamo:
- l’iscrizione al Registro Coni e ‘affiliazione a una FSN/DSA/EPS alla data del 23 maggio 2021
- non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione erogati dal Dipartimento per lo sport nelle annualità 2020 e 2021.
- nel caso delle locazioni di immobili ad uso non abitativo, di avere, o meno, usufruito/ intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 4, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”);
- di aver beneficiato o meno dei contributi a fondo perduto della sessione “forfettario” prevista dal decreto del giorno 11 giugno 2020 e dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre 2020;
2° sessione – contributo forfetario
Il contributo sarà pari a 800 euro (possibile rimodulazione degli importi in base alle disponibilità finanziarie) a ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica.
I requisiti richiesti per la presentazione della domanda “contributo forfetario”:
- l’iscrizione al Registro Coni e l’affiliazione a una FSN/DSA/EPS alla data del 23 maggio 2021
- non essere titolare di uno o più contratti di locazione commerciale o di concessione onerosa di impianto pubblico sportivo.
- Dichiarazione di non avere beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport, o dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 9 novembre 2020, o dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre 2020;
- Dichiarazione di avere alla data del 15 ottobre 2021 un numero di tesserati pari ad almeno n. 20 (venti);
- Dichiarazione di avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la a.s.d./s.s.d.
- Allegare la dichiarazione rilasciata dall’organismo sportivo nazionale a cui la a.s.d./s.s.d. è affiliata, attestante il numero di tesserati alla data del 15 ottobre 2021.
Per l’anno 2021 è prevista la replica del credito d’imposta del 50 per cento per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dal decreto agosto (articolo 81 del Dl 104/2020) in relazione al secondo semestre 2020.
Beneficiari del credito di imposta sono anche gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni.
Articolo completo: Campagne pubblicitarie e sport
IL NUOVO REGISTRO
Il Registro degli enti riconosciuti ai fini sportivi, cioè Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche
(Ssd), passerà dal Coni al Dipartimento sport presso il Consiglio dei ministri.
Vi saranno iscritti gli enti che svolgano attività sportiva in una Federazione, Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva del Coni.
Nel nuovo registro, oltre ai dati dei tesserati e delle attività svolte, dovranno essere inseriti:
- l’elenco degli impianti utilizzati con i relativi contratti,
- i contratti di lavoro sportivo/di collaborazione amatoriale,
- il bilancio/rendiconto annuale con i relativi verbali di approvazione,
- i verbali di assemblee per le modifiche statutarie o di nomina degli organi amministrativi o di controllo.
Le procedure di tenuta, conservazione e gestione saranno definite da un decreto del Dipartimento sport entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 39/21 slittata al 1° gennaio 2022.
RUNTS e NUOVO REGISTRO EX-CONI
Ammessa la compatibilità della qualifica di Asd o Ssd e di Ets.
Sulla scia di quanto chiarito dalla Circolare 18/E/2018 delle Entrate, il legislatore suggella il rapporto Sport- Terzo settore.
Se ricorrono i requisiti richiesti dal Codice Terzo Settore, i sodalizi potranno cumulare la qualifica di Ente Terzo Settore (ETS) e accedere ai vantaggi, fiscali e non, previsti dallo stesso Codice.
Con la doppia iscrizione in caso di contrasto prevalgono le norme del Codice del Terzo settore
Viene inoltre concessa la possibilità di svolgere attività con modalità imprenditoriali e assumere la veste di impresa sociale (Dlgs 112/2017).
LAVORATORE SPORT
Con la riforma si introduce una definizione di lavoratore sportivo (articolo 25 Dlgs 36/2021), le cui prestazioni possono inquadrarsi in un rapporto di :
- lavoro autonomo,
- lavoro subordinato
- collaborazioni coordinate continuative (co.co.co.)
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2022 (si dovrà prima chiarire l’inquadramento contributivo e tributario).
Lo “sportivo dilettante” sarà sostituito dal ” amatore sportivo” al quale potranno essere riconosciuti rimborsi spese analitici o forfettari,
e premi e compensi occasionali.
Oltre la soglia dei 10 mila euro le entrate diventano professionali con necessità di inquadrare il rapporto in una delle tre ipotesi sopra esposte.
E’ stata previsto un elenco preciso e tassativo dei soggetti che potranno acquisire la qualifica di lavoratore sportivo:
- atleti,
- allenatori, istruttori,
- direttori tecnici,
- direttori sportivi,
- preparatori atletici,
- direttori di gara.