News - Riforma dello Sport

Riforma dello Sport – “Correttivo Bis”

Pubblicato il 04.09.2023 Decreto correttivo al d.lgs. 36/2021.

Tra le novità principali possiamo trovare:

  • Adeguamento degli statuti: termine fissato per il 31.12.2023 per adeguare gli statuti secondo normativa Art.7 e 9 del d.lgs. 36/2021. Il mancato adeguamento comporterà la cancellazione dal registro RAS.
  • Attività secondarie e strumentali: introduzione del limte che mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 Art.9  comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
  • Lavoratore sportivo: incremento elenco iniziale dell’Art.25 (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) con inserimento di nuove mansioni in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  • Registrazione “lavoratore sportivo” nel RAS: obbligo di comunicazione anche per rapporti inferiore ai euro 5.000 entro i 30 giorni dall’inizio del rapporto.
  • Destinazione urbanistica: (Art.7 bis) Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica .
  • Assicurazione contro gli infortuni: (Art. 34) Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi 1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.), e nei relativi provvedimenti attuativi
  • L’abolizione del modello EAS: Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.
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