Riforma dello Sport

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Tempi di gare e competizioni

Decreto legislativo|28 febbraio 2021| Art. 36 – 6-quater.

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro, non essendo previsto l’assoggettamento a ritenuta, chi li corrisponde non è tenuto né a considerarli ai fini della certificazione unica, né a indicarli nel Mod. 770.
Per chi li riceve valgono le medesime considerazioni (nulla ai fini della dichiarazione dei redditi) ma vanno invece considerati ai fini ISEE, dato che si tratta comunque di redditi, questi esenti, quelli esaminati sopra soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma il Quadro FC4 della D.S.U. prevede l’indicazione di entrambi.

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UNIEMENS

Con la nuova Riforma dello Sport anche le ASD/SSD, essendo inquadrati come datori di lavoro/committenti, devono trasmettere mensilmente all’INPS i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In caso di inadempimento, verranno applicate sanzioni come previsto dal c. 8 dell’art.116 della l. 388/2000 ma, se il versamento dei contributi previdenziali è stato regolarmente effettuato, la sola mancata presentazione dell’UNIEMENS non comporterà in automatico la sanzione se la stessa comunicazione verrà presentata comunque entro i successivi 12 mesi.

L’esonero UNIEMENS è previsto solamente nel caso in cui la ASD/SSD abbia erogato nell’anno solare compensi a co.c.o.co. sportivi per importi non superiori ad euro 5.000,00.

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COMPENSO “LAVORATORE SPORTIVO” E FAMILIARI A CARICO

Dal 01.07.2023 i compensi erogati secondo Art.36 c.6 del D.gls 36/2021 (lavoratore sportivo),  non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e pertanto il percettore, fino a tale importo di esenzione, non dovrà tenerne conto per il calcolo dei familiari a carico.

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LAVORATORE SPORTIVO E FUTURA PARTITA IVA

Molti istruttori stanno ancora valutando la convenienza/volontà di aprirsi una posizione IVA a seguito anche dell’agevolazioni previste dagli ultimi decreti ma senza considerare che nel frattempo potrebbero generarsi situazioni che precluderebbero alcuni vantaggi fiscali/previdenziali per la futura apertura della stessa.

Cerchiamo di fare un riepilogo sintetico della situazione.

Il lavoro sportivo, secondo l’art. 25 del d.lgs. 36/2021, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo (co.co.co o posizione IVA svolgendo l’attività sportiva ai sensi dell’art. 53 c.1 TUIR).

Il lavoratore autonomo nella forma della Partita Iva ai fini previdenziali beneficerà dell’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027 e anche ai fini fiscali i compensi non costituiranno base imponibile fino all’importo complessivo annuo di € 15.000,00.

Il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:

  • se semplificato applicando le ordinarie aliquote fiscali;
  • se forfettario applicando l’imposta sostitutiva sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato;

L’articolo 1 comma 54 lettere a) e b) della legge di bilancio 2023 n. 197/2022 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario tra cui innalzamento a 85.000 euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime. Inoltre, nel caso in cui vengano superati i 100.000 euro, è previsto il ritorno immediato in corso d’anno al regime ordinario mentre per i soggetti che supereranno la soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo.

Sul reddito determinato forfettariamente, al netto dei contributi previdenziali, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali del 15% o del 5% in caso di nuove attività per i primi 5 anni e a determinate condizioni:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. Sono escluse le collaborazioni di natura autonoma occasionale;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di accesso al regime

Il professionista forfettario, inoltre, non addebita l’IVA in fattura ai propri clienti (è necessario applicare la marca da bollo di € 2,00 su importi superiori a € 77,47 anche nei confronti di ASD/SSD, Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 67/2020) e tali compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

Molto importante sono le Cause ostative per l’applicazione del regime forfettario, nella quale troviamo “non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Tale causa ostativa prevede che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro;”

ATTENZIONE in quanto si è passati dal Art.67 TUIR i quali non si riferiscono a “rapporti di lavoro” e quindi sono assolutamente irrilevanti ai fini della possibilità di aprire partita IVA con il regime forfetario ai co.co.co. Art.25 D.lgs 36/2021 i quali invece sono “rapporti di lavoro” e pertanto rilevanti ai fini della possibilità di aprire partita IVA con il regime forfetario; ciò comporta che eventuali compensi percepiti negli ultimi mesi del 2023 come co.co.co. Art.25 D.lgs 36/2021 non impediscono accesso al regime forfettario e all’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% solo nel cui in cui la loro attività prevalentemente NON sia nei confronti di soggetti dai quali hanno percepito compensi di co.co.co. sportivo; in caso contrario sarà preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario.

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Riforma dello sport – I Premi

Art.36 c.6 quater

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (4).

A tali premi verrà applicata una ritenuta a titolo di imposta pari al 20% e le somme ricevute come non saranno da indicare nella dichiarazione dei redditi e non si sommeranno ad eventuali altri compensi ai fini della dichiarazione IRPEF.

 

Tali premi si potranno assegnare a fronte di  manifestazioni/raduni sportivi riconosciute a livello Nazionale dal Coni, Cip, Fsn, EPS, e non per singole gare e/o a manifestazioni interne.

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Riforma dello Sport – “Correttivo Bis”

Pubblicato il 04.09.2023 Decreto correttivo al d.lgs. 36/2021.

Tra le novità principali possiamo trovare:

  • Adeguamento degli statuti: termine fissato per il 31.12.2023 per adeguare gli statuti secondo normativa Art.7 e 9 del d.lgs. 36/2021. Il mancato adeguamento comporterà la cancellazione dal registro RAS.
  • Attività secondarie e strumentali: introduzione del limte che mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 Art.9  comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
  • Lavoratore sportivo: incremento elenco iniziale dell’Art.25 (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) con inserimento di nuove mansioni in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  • Registrazione “lavoratore sportivo” nel RAS: obbligo di comunicazione anche per rapporti inferiore ai euro 5.000 entro i 30 giorni dall’inizio del rapporto.
  • Destinazione urbanistica: (Art.7 bis) Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica .
  • Assicurazione contro gli infortuni: (Art. 34) Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi 1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.), e nei relativi provvedimenti attuativi
  • L’abolizione del modello EAS: Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.
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