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Co.co.co. sportivi e comunicazioni al RASD: quando la registrazione è obbligatoria
Restano ancora diversi dubbi operativi sulla gestione dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sportivi all’interno del RASD.
Secondo quanto chiarito da Fiscosport, la registrazione dei compensi nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche non rappresenta, allo stato attuale, un obbligo generalizzato per tutti gli importi erogati, ma varia in base alla soglia previdenziale prevista dalla normativa.
In particolare, la registrazione diventa necessaria quando i compensi annuali superano i 5.000 euro. In questi casi, infatti, il sistema RASD consente di:
- determinare i contributi previdenziali dovuti;
- generare il modello F24 per il versamento;
- predisporre il file UNIEMENS da trasmettere all’INPS.
Per compensi inferiori alla soglia dei 5.000 euro, invece, la registrazione non è ancora considerata strettamente obbligatoria, poiché non vi è contribuzione previdenziale dovuta e la funzionalità relativa al Libro Unico del Lavoro (LUL) non è ancora attiva.
Resta comunque una pratica fortemente consigliata, utile per:
- garantire tracciabilità dei pagamenti;
- monitorare il residuo annuale disponibile;
- mantenere un controllo amministrativo più efficace;
- verificare le autocertificazioni dei collaboratori.
L’obbligo potrebbe però diventare generalizzato con l’attivazione della sezione RASD dedicata all’elaborazione e gestione del LUL, ad oggi ancora sospesa secondo quanto indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Durata e scadenza del contratto sportivo di co.co.co
Nel lavoro sportivo, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) non deve obbligatoriamente scadere al termine della stagione sportiva. Le parti possono infatti scegliere liberamente se fissare una durata coincidente con la stagione, con l’anno solare oppure anche pluriennale.
La normativa vigente disciplina in modo specifico solo il lavoro subordinato sportivo, prevedendo una durata massima di otto anni per i contratti a termine. Per le collaborazioni autonome, invece, resta maggiore libertà contrattuale.
In sostanza, società sportiva e collaboratore possono concordare la soluzione più funzionale alle proprie esigenze organizzative e sportive.

Naspi e lavoratore sportivo
La prestazione NASPI è concessa se il contratto di cococo sportivo da cui ritrae un reddito non superiore a € 8.500,00.
In questo caso, però, l’indennità di disoccupazione verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito della nuova attività.

STOP esenzione ritenuta su premi
Il D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha infatti abrogato il comma 9 dell’art. 45 del D.lgs. 33/2025, disposizione che avrebbe reintrodotto l’agevolazione a partire dal 2026.
Pertanto dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi fino a 300 euro annui: dopo due anni di contraddizioni normative e incertezze per gli operatori, l'agevolazione è definitivamente cancellata

Rimborsi spesa
I rimborsi spesa "forfettari" vanno conteggiati nel tetto d'esenzione che ricordiamo essere ai fini INPS euro 5.000,00 annui e ai fini IRPEF euro 15.000,00 annui.
I rimborsi "analitici" invece non vengono conteggiati se sono:
- autocerfiticati
- documentati
- calcolati con tabella ACI
- riguardano spostamenti fuori dal comune della sede sportiva

Età minima per attività agonistica
Ministero della Salute, con comunicazione del 25 novembre 2025 ha reso noto l’abbassamento dell’età minima di accesso all’attività sportiva agonistica per numerose discipline.