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Qualifica lavoratore sportivo

La riforma dello sport introdotta dal D.Lgs. 36/2021 ha modificato profondamente il quadro normativo relativo ai collaboratori sportivi, incidendo in modo diretto anche sulla figura dell’allenatore.

Oggi l’allenatore è formalmente riconosciuto come lavoratore sportivo e, proprio per questo motivo, deve possedere requisiti specifici per poter operare legittimamente all’interno di ASD e SSD.

La qualifica federale è obbligatoria

La normativa vigente richiede il possesso di una qualifica federale per poter:

  • svolgere attività di allenatore sportivo;

  • stipulare contratti di collaborazione sportiva;

  • essere correttamente iscritto al RAS.

Le qualifiche vengono rilasciate attraverso percorsi formativi organizzati da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, secondo il modello SNAQ (Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi).

Il sistema prevede diversi livelli tecnici:

  • Aiuto allenatore

  • Allenatore

  • Allenatore capo

  • Tecnico di quarto livello

Il ruolo degli Enti di Promozione Sportiva

Gli Enti di Promozione Sportiva possono organizzare corsi finalizzati esclusivamente al conseguimento della qualifica di “aiuto allenatore”, valida normalmente solo all’interno del proprio ente, salvo specifiche convenzioni con le Federazioni.

Questo aspetto è particolarmente importante per ASD e SSD che utilizzano collaboratori tecnici privi di riconoscimento federale.

Cosa succede se il collaboratore non ha qualifiche?

Secondo l’interpretazione evidenziata nell’articolo di Barbara Agostinis pubblicato su Fiscosport, un soggetto privo di qualifica federale non può essere inquadrato come allenatore sportivo.

La riforma, tuttavia, ha riconosciuto anche la figura del chinesiologo e dei laureati in scienze motorie. In questi casi il collaboratore potrebbe essere inserito con una diversa qualifica professionale, estranea al lavoro sportivo in senso stretto.

Un tema centrale per ASD e SSD

La corretta qualificazione dei collaboratori rappresenta oggi uno degli aspetti più delicati della gestione sportiva.

Utilizzare allenatori privi dei requisiti richiesti può comportare:

  • irregolarità contrattuali;

  • contestazioni ispettive;

  • problematiche previdenziali e fiscali;

  • rischi nella gestione del Registro delle Attività Sportive.

Per questo motivo è fondamentale verificare attentamente qualifiche, attestati e corretto inquadramento di ogni collaboratore tecnico.

 

Co.co.co. sportivi e comunicazioni al RASD: quando la registrazione è obbligatoria

Restano ancora diversi dubbi operativi sulla gestione dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sportivi all’interno del RASD.

Secondo quanto chiarito da Fiscosport, la registrazione dei compensi nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche non rappresenta, allo stato attuale, un obbligo generalizzato per tutti gli importi erogati, ma varia in base alla soglia previdenziale prevista dalla normativa.

In particolare, la registrazione diventa necessaria quando i compensi annuali superano i 5.000 euro. In questi casi, infatti, il sistema RASD consente di:

  • determinare i contributi previdenziali dovuti;
  • generare il modello F24 per il versamento;
  • predisporre il file UNIEMENS da trasmettere all’INPS.

Per compensi inferiori alla soglia dei 5.000 euro, invece, la registrazione non è ancora considerata strettamente obbligatoria, poiché non vi è contribuzione previdenziale dovuta e la funzionalità relativa al Libro Unico del Lavoro (LUL) non è ancora attiva.

Resta comunque una pratica fortemente consigliata, utile per:

  • garantire tracciabilità dei pagamenti;
  • monitorare il residuo annuale disponibile;
  • mantenere un controllo amministrativo più efficace;
  • verificare le autocertificazioni dei collaboratori.

L’obbligo potrebbe però diventare generalizzato con l’attivazione della sezione RASD dedicata all’elaborazione e gestione del LUL, ad oggi ancora sospesa secondo quanto indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Durata e scadenza del contratto sportivo di co.co.co

Nel lavoro sportivo, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) non deve obbligatoriamente scadere al termine della stagione sportiva. Le parti possono infatti scegliere liberamente se fissare una durata coincidente con la stagione, con l’anno solare oppure anche pluriennale.

La normativa vigente disciplina in modo specifico solo il lavoro subordinato sportivo, prevedendo una durata massima di otto anni per i contratti a termine. Per le collaborazioni autonome, invece, resta maggiore libertà contrattuale.

In sostanza, società sportiva e collaboratore possono concordare la soluzione più funzionale alle proprie esigenze organizzative e sportive.

 

Naspi e lavoratore sportivo

La prestazione NASPI è concessa  se il contratto di cococo sportivo da cui ritrae un reddito non superiore a € 8.500,00.

In questo caso, però, l’indennità di disoccupazione verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito della nuova attività.

 

 

STOP esenzione ritenuta su premi

Il D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha infatti abrogato il comma 9 dell’art. 45 del D.lgs. 33/2025, disposizione che avrebbe reintrodotto l’agevolazione a partire dal 2026.

Pertanto dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi fino a 300 euro annui: dopo due anni di contraddizioni normative e incertezze per gli operatori, l'agevolazione è definitivamente cancellata

Rimborsi spesa

I rimborsi spesa "forfettari" vanno conteggiati nel tetto d'esenzione che ricordiamo essere ai fini INPS euro 5.000,00 annui e ai fini IRPEF euro 15.000,00 annui.

I rimborsi "analitici" invece non vengono conteggiati se sono:

  • autocerfiticati 
  • documentati
  • calcolati con tabella ACI
  • riguardano spostamenti fuori dal comune della sede sportiva

Età minima per attività agonistica

Ministero della Salute, con comunicazione del 25 novembre 2025 ha reso noto l’abbassamento dell’età minima di accesso all’attività sportiva agonistica per numerose discipline.

Tabella