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INQUADRAMENTO DEI COLLABORATORI SPORTIVI 2018

La Legge di bilancio ha assunto la collaborazione coordinata e continuativa come la forma normale di lavoro all’interno dei sodalizi sportivi dilettantistici, prevedendo due distinti trattamenti a seconda della lucratività o meno del sodalizio.

Legge 27 dicembre 2015, n.205, Art.1, comma 358

Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

CONSEGUENZE

Considerata la natura di co.co.co., i nuovi adempimenti a carico delle ASD/SSD sono:

  • Comunicazione al Centro per l’impiego per l’assunzione, proroga e cessazione di tutte le collaborazioni sportive e non;
  • Iscrizione sul Libro unico del lavoro di tutti i collaboratori e dei relativi compensi.;
  • Cedolino Paga;
  • Pagamento «tracciato» da 01/07/18 (comma 910 L. Bilancio)

oltre agli adempimenti già in essere:

  • Certificazione Unica;
  • Dichiarazione Modello Sostituti D’Imposta 770 se presenti ritenute (compensi > 10.000,00 €)

VANTAGGI

Tali co.co.co.  non potranno più essere riqualificati automaticamente in rapporti di lavoro subordinato.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative godranno, in relazione a tali compensi:

  • esenzione dal prelievo Irpef (innalzato con il comma 367, lettera b), Legge di bilancio da 7.500 a 10.000);
  • esonero dal prelievo contributivo (Inps) e assicurativo (Inail) sull’intero importo.
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