News

News

Decreto Sostegni contributi per i collaboratori sportivi

Il decreto legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n.41) prevede tre fasce di aiuti da 1.200 a 3.600 euro.

I requisiti per beneficiare dell’indennità e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti precedentemente ma sono state introdotte alcune importanti novità.

La principale è riferita all’importo il quale non sarà fisso ma variabile e verrà determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:

  • 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
  • 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
  • 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

Non è chiaro in base al tenore letterale della disposizione se e come verranno trattate le posizioni di quei collaboratori che hanno già beneficiato dei bonus in base a un contratto 2020 e che non avevano percepito compensi nel 2019.

Per aggiornamenti in tempo reale invitiamo a seguire il canale telegram di Sport e Salute.

Leggi Tutto
News

DL Rilancio – Art.216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi )

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 maggio 2020, n. 128|Supplemento Ordinario n. 21 – Decreto legge|19 maggio 2020| n. 34 Articolo 216

Disposizioni in tema di impianti sportivi (testo in vigore dal 19 maggio 2020)

  1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
  2. i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
    In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

 

  1.  A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile.
    I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
    Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

 

Il punto 4 è molto importante in quanto dichiara espressamente che in caso di richiesta di “rimborso del corrispettivo già pagato” (esclusivamente per il periodo di sospensione Covid-19), il gestore dell’impianto sportivo potrà in “alternativa”:

  • Rimborsare periodo di sospensione;
  • Rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno

Ad oggi, 26.05.20020, il Decreto Legge NON è ancora stato convertito in Legge.

 

Dott. Fabrizio Gamba

 

Leggi Tutto
News

Protocolli di riapertura sport

In questi giorni le FSN e EPS stanno pubblicando ai propri affiliati i protocolli per la riapertura.

− modello dichiarazione ripresa attività

− modello autodichiarazione giornaliera stato di salute

− Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere

− Linee Guida  sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali

− Linee Guida per lo svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra

− FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) Linee Guida di ripartenza per sport non agonistici

− locandina “Lo Sport riparte in Sicurezza”

 

Per chi non ricevesse informazioni vi invitiamo a contattare il proprio ente di riferimento.

Leggi Tutto
News

Riapertura dal 18.05.2020 Regione Lombardia

Il 17 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020.

Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia hanno validità fino al 31 maggio 2020.

In sintesi in merito allo sport:

  • L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
  • Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
  • Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
  • Per le piscine e palestre per la riapertura si ritiene opportuno attendere i successivi monitoraggi sulla diffusione del contagio;
  • Sono consentite le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico

In fondo alla pagina è inoltre possibile scaricare l’allegato con le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Regione Lombardioa – ordinanza 547 del 17.05.2020

Leggi Tutto
News

FASE 2 – Protocolli di riapertura e finanziamenti

PREMESSA

Questo articolo viene pubblicato in forma gratuita e disponibile a chiunque, non solo per i nostri clienti, in quanto riteniamo che in un momento così particolare, il primo passo verso la normalità sia dettato dalla solidarietà e buon senso di tutti e pertanto ci sentiamo in dovere morale di comunicare le nostre informazioni e la nostra esperienza professionale a tutte le ASD o SSD affinché possano avere informazioni utili per una riapertura in piena sicurezza nel rispetto di tutti (atleti, collaboratori e cittadini).

Vogliamo dissociarci completamente da altre realtà commerciali le quali stanno adottando, a nostro avviso, una politica “squallida” di terrorismo psicologico per poter generare profitto approfittando della disperazione dei Presidente di palestre, società sportive, scuole di ballo… con il solo fine di vendere “soluzioni per ripartire” in piena sicurezza con protocolli ufficiali sportivi che allo stato attuale ancora non esistono.

Per noi queste informazioni NON devono essere a disposizioni solo di chi si possa permettere parcelle di professionisti e consulenti che traducano il pensiero del legislatore, ma devono essere a disposizioni di tutti e in forma libera.

Molte ASD/SSD hanno il timore di non riuscire a sopravvivere a questa pandemia sanitaria ed economica e son disposte a tutto pur di ritornare alla normalità, rischiando di investire il poco denaro rimasto a favore di società commerciali che speculano promettendo soluzioni al problema o vari iter di sopravvivenza.

Un conto è condividere pensieri su una possibile ripartenza in sicurezza e un altro è illudere persone di avere la soluzione a tutti i mali vendendo servizi che sappiamo benissimo non sono altro che semplici pareri personali spacciandoli come “procedure del Governo”.

Ricordiamo che ad oggi, 12 Maggio, non ci sono ancora le linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e le disposizioni ufficiali sulle attività che riaprono il 18 maggio.

Tali informazioni sono attese in forma ufficiale entro il 15.05

Noi ci impegneremo, come detto, a comunicare e interpretare normative e comunicazioni ufficiali in forma gratuità per tutto il periodo di emergenza.

#andràtuttobene

 

INDICE

  • LA FASE 2
  • PRECISAZIONI INERENTI LA FASE 2
  • PROTOCOLLO DI RIAPERTURA (DPCM del 26.04 e protocollo del 24.04)
  • FINANZIAMENTO A TASSO ZERO PER ASD/SSD

 

 

 

 

 

FASE 2

Attività sportiva in base al DPCM del 26 aprile 2020 (valida dal 04.05 al 17.05):

  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

 

  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori comunque da verificare con indicazioni regionali le quali possono autorizzare l’utilizzo di tali impianti per la pratica sportiva individuale con determinate limitazioni;

 

  • è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salve ulteriori restrizioni o diverse indicazioni adottate a livello regionale;

 

  • sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

 

Tali attività dovranno osservare le linee guida per lo svolgimento  degli allenamenti  per gli sport individuali approvate il 4.5.2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

A tali fini, saranno emanate quanto prima, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

 

PRECISAZIONE

  • ATLETI PROFESSIONISTI:

Categoria di atleti presenti esclusivamente nelle seguenti Federazioni:

  • Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
  • Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)
  • Federazione Italiana Golf (F.I.G.)
  • Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)

 

  • ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE

Sono gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti tali dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionale, individuati dall’organismo sportivo di riferimento quali soggetti abilitati a svolgere gli allenamenti di cui alla lettera g), art. 1, comma 1, del DPCM 26.04.2020.

Ogni FSN/DPS dovrà individuare quali siano gli atleti interessati.

 

PROTOCOLLO DI RIAPERTURA

In attesa delle linee guida ufficiali, possiamo analizzare la responsabilità del Presidente/gestore impianto  (legali rappresentanti della ASD/SSD) il quale rappresenta colui su cui ricadranno le responsabilità sia di carattere penale che civile qualora non garantisca l’incolumità fisica dei propri tesserati/atleti/soci/collaboratori adottando tutte le misure necessarie per impedire il rischio relativo alla normale pratica sportiva.

Ad oggi, 12 maggio 2020, le uniche certezze sono:

  • DPCM del 26.04.2020 – Allegato 4
  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. e’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24.04.2020

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In sintesi le raccomandazioni citate POSSIBILMENTE compatibili nel mondo sportivo:

  1. assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  2. siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro
  3. limitare spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni

Nello specifico il protocollo stabilisce che:

  1. INFORMAZIONI: utilizzare modalità più idonee ed efficaci per informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi:
    • di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
    • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
    • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
  2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA:
    • Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
    • preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS

 

  1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:
    • individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
    • prevedere il divieto di utilizzo servizi igienici diversi di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
    • Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori;

 

  1. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
    • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (Per la massima tutela è opportuno operare con ditta specializzata che attesti prodotti e processi.

Può essere svolta direttamente dall’utente o da altri soggetti individuati dal protocollo interno. Spesso è opportuno avvalersi delle due tipologie, la prima periodicamente, la seconda in base al protocollo adottato).

  • garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

 

  1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
    • obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
    • l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
    • è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 6
    • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

 

  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
    • l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
      • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
      • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
      • è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
    • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

 

  1. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
    • l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
    • occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
    • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

 

  1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

 

 

 

  1. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
    • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
    • dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

 

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO PER ASD/SSD

Il Credito Sportivo (DL 23 del 08.04.20) ha previsto in favore di ASD/SSD iscritti al CONI da almeno 1 anno, concessione di finanziamento con abbattimento di interessi, nello specifico:

  • Importo massimo pari al 25% del bilancio 2018 o 2019 (devono essere approvati dall’assemblea dei soci);
  • Durata 6 anni
  • Garanzia statale del 100%
  • Numero utile per informazioni 800 608 398

I documenti, quasi sicuramente necessari, sono:

  • Atto costitutivo e Statuto;
  • Documento del Presidente con codice fiscale;
  • Attribuzione Codice Fiscale del sodalizio sportivo;
  • Estratto conto della propria banca dell’ultimo trimestre 2019;
  • Bilancio provvisorio 2019 (se disponibile) e almeno Bilancio approvato del 2018;
  • Delibera di attribuzione poteri al Presidente a contrarre mutuo;
  • Essere iscritta al Registro CONI nel 2020;
  • La lettera di attestazione del EPS/FSN da richiedere al proprio comitato di riferimento.

 

Scarica articolo in PDF – Fase 2 del 12.05.20

Leggi Tutto
News

Coronavirus – Regione lombardia ordinanza del 21.03.2020

Ordinanza del 21.03.2020 della Regione Lombardia
punto 17. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altre sì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
Leggi Tutto
News

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Gazzetta Ufficiale 17.03.2020 Anno 161° – Numero 70

Art. 61  – (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

 

  1. a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

 

  1. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 95 – (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)

  1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

 

  1. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Art.96 – (Indennità collaboratori sportivi)

  1. L’indennità di cui all’articolo 27 (indennità per il mese di marzo pari a 600 euro) è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Decreto – Cura Italia – del 17.03.2020 – sezione Sport

Gazzetta Ufficiale – Decreto del 17.03.20 –

Leggi Tutto
News

DPCM del 04.03.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Allegato 1

DPCM del 04.03.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)
Art.1 lett c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;)
 
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020
Leggi Tutto
News

Coronavirus Lombardia

25.02.2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) – (G.U. Serie Generale , n. 47 del 25 febbraio 2020)
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio
  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
    a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
Leggi Tutto
Formazione - News - Senza categoria

I Collaboratori Sportivi – la situazione

Dopo il Decreto Dignità 2018 (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96), dove venivano eliminati i commi 353 – 361 Legge di Bilancio 2018, si è tornati indietro di 2 anni, precisamente alle indicazioni presenti nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In tale circolare si dichiaravano i limiti per l’erogazione dei compensi secondo Art.67 TUIR:

  • Il soggetto che eroga il compenso deve necessariamente essere riconosciuto dal C.O.N.I. (unico certificatore dell’ effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” – art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004) attraverso la relativa certificazione la quale si ottiene con l’iscrizione nel registro delle società sportive 2.0;
  • il soggetto percettore deve compiere mansioni rientranti nelle categorie previste per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche e regolamentate dalle singole federazioni.

Quindi le delibere e circolari emesse dalla varie FSN permettono di conoscere le varie mansioni che potranno godere dell’agevolazione Art.67 TUIR.

Per un maggior approfondimento dell’argomento, vi informiamo che sono aperte le iscrizione per la partecipazione ai seminari di Novembre/Dicembre 2019:

  • Seminario “I Collaboratori Sportivi”
  • Seminario “Portale CONI, funzioni ed utilizzo”

Per maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo email: formazione@mondoasd.it

Leggi Tutto
1 2 3 4